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CHI CI RIVOLGIAMO
A tutte le
imprese, gli operatori e i dipendenti che si occupano di: alimentazione
(Alimentari, Frutta e verdura, Macellerie Pescherie, Panifici),
beni di consumo (Abbigliamento, Calzature, Pelletterie, Profumerie,
Librerie, Cartolerie, Giocattoli, Giornali, Tabaccherie, Erboristerie,
Fiorerie etc.), beni di consumo durevoli (Oreficerie, Gioiellerie,
Mobili e Arredamento, Elettrodomestici Radio TV, Videonoleggio,
Antiquariato, Macchine utensili etc.); ai Grossisti, al Commercio
su aree pubbliche, ai Distributori di carburante ed infine alle
imprese di Servizi (Agenti e rappresentanti di commercio, Gestioni
Immobiliari, Società di Informatica, Mediatori, Pubblicità
e Promozione etc.).
ENTE
BILATERALE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA Di VENEZIA
Le nuove funzioni
previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti
da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi - del
20 Sett. 99 -
Con il rinnovo
contrattuale del terziario, siglato il 20 settembre 1999, numerose
innovazioni hanno riguardato gli Enti Bilaterali Territoriali,
i quali sono stati posti al centro delle relazioni sindacali delle
parti stipulanti, nell'ottica di una gestione congiunta dei fenomeni
principali che interessano il mondo del lavoro per quanto riguarda
il comparto della distribuzione e dei servizi.
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La finalità
perseguita è stata quella di consentire con il contributo
di queste strutture paritetiche, l'attuazione di una serie di
iniziative e la gestione di numerosi istituti contrattuali che
altrimenti non potrebbero essere praticati o per l'espresso rinvio,
da parte di norme di legge, alla competenza di tali organismi
o per la necessità, in alternativa, di ricorrere a forme
di contrattazione integrativa i cui tempi e costi risulterebbero
di certo più penalizzanti.
Le Commissioni
paritetiche bilaterali operanti all'interno degli Enti potranno
svolgere una nuova serie di funzioni, oltre quelle già
previste, con riferimento alle procedure di comunicazione per
la realizzazione dei nuovi sistemi di flessibilità plurisettimanale,
alle comunicazioni dei contratti di lavoro ripartito instaurati,
al parere vincolante di conformità nel caso di diverse
modalità di collocazione della giornata di lavoro per i
part-time della durata di 8 ore e ancora al fine dell'attivazione
del nuovo istituto dell'apprendistato.
L'Ente bilaterale
inoltre potrà farsi promotore delle convenzioni per la
realizzazione dei tirocini formativi, svolgere funzioni innovative
che potrebbero essergli riconosciute da nuove disposizioni di
legge in materia di apprendistato, realizzare tutte le funzioni
di supporto per le attività delle Commissioni paritetiche
di conciliazione costituite e dei Collegi arbitrali funzionanti
nel proprio ambito.
Infine potranno
essere svolte le funzioni assegnate sulla base degli accordi territoriali
in materia di riallineamento retributivo.
Dal 1°
gennaio 2000 la nuova misura del contributo obbligatorio in favore
dell'Ente bilaterale territoriale (art. 16 bis p.p.) sarà
pari allo 0,10% a carico dell'azienda e allo 0,05% a carico del
lavoratore, da calcolarsi su paga base e contingenza per quattordici
mensilità.
Le nuove misure modificano quelle precedentemente in vigore sulla
base dell'accordo sindacale dei 20.7.1989 e dell'art. 3 dell'accordo
di rinnovo parte economica dei 29.11.1996.
Le aziende
provvederanno altresì ad informare i propri dipendenti
delle predette operazioni, che verranno applicate in ottemperanza
ad un obbligo contrattuale espressamente stabilito.
Nel caso in
cui l'azienda ometta di versare tale contributo all'Ente Bilaterale
territoriale del Terziario, questa è tenuta a corrispondere
ai lavoratori, a titolo di elemento distinto della retribuzione,
un importo pari allo 0. 10% di paga base e contingenza per 14
mensilità da assoggettare alla contribuzione obbligatoria
di Legge, con ciò perdendo la possibilità di usufruire
dei servizi forniti dall'Ente Bilaterale: ad esempio la maggior
durata dei contratto di apprendistato o la possibilità
di assumere a part-time per 8 ore settimanali nella giornata del
sabato.
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COMUNICATO INERENTE AGLI SVILUPPI CONTRATTUALI PROVINCIALI
Le nuove
misure e gli interventi previsti dall’accordo provinciale
12/04/2002 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione
e dei servizi modificano, a partire dal 1° luglio 2002, quelle
precedentemente in vigore.
L’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale
per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione
e dei servizi, sottoscritto lo scorso 12 aprile, ha previsto per
la prima volta nella nostra provincia, interventi mutualistici
e contributivi a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro,
il cui onere sarà sostenuto in parte dall’Ente Bilaterale
del Terziario della Provincia di Venezia, compatibilmente con
le disponibilità economiche e patrimoniali dell’Ente
stesso.
Gli interventi
previsti sono:
-
a favore dei datori di lavoro
a) erogazione
di contributi a sostegno delle spese sostenute per la formazione
del Responsabile per la Sicurezza, formazione ed addestramento
antincendio, HACCP e promozione ed informazione dei lavoratori
in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
b) assunzione in carico all’Ente Bilaterale del 50% dell’indennità
di malattia corrisposta ai lavoratori apprendisti;
-
a favore dei lavoratori
- premio di
natalità
- sussidi per spese sostenute per l’acquisto di protesi
oculistiche ed acustiche
- sussidio “una tantum” per le spese sanitarie sostenute
per l’assistenza ai figli disabili
- sussidio “una tantum” per l’acquisto, costruzione
o ristrutturazione della prima casa.
Per sostenere
l’impegno economico ed organizzativo dell’Ente, con
decorrenza dal 01.07.2002, il contributo dovuto
all’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Venezia
viene fissato nella misura dello:
-
0,15% a carico dell’azienda
- 0,15% a carico del lavoratore
da
calcolarsi su paga base e contingenza per quattordici mensilità.
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I versamenti
delle predette quote mensili spettanti all’Ente Bilaterale
del Terziario della provincia di Venezia, dovranno essere effettuati
tramite bonifico bancario sul
CONTO CORRENTE APERTO PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO
DI VENEZIA
FILIALE 06029 DI MESTRE VIA TORINO, 105 /D intestato all'Ente
Bilaterale Terziario Provincia di Venezia
CIN K
ABI 06345
CAB 02029
CONTO 100 000 002 102
IBAN IT03 K063 4502 0291 0000 0002 102
BIC IBSPIT2V
Nella compilazione
del bonifico l’azienda avrà cura di annotare nella
causale:
- la denominazione
dell’azienda
- il periodo a cui si riferiscono i contributi
- il numero dei dipendenti per i quali gli stessi vengono effettuati.
Con la medesima decorrenza 01.07.2002, le Parti
firmatarie dell’accordo, quali componenti dell’Ente
Bilaterale del Terziario, considerato il ruolo e l’impegno
che viene svolto dalle Organizzazioni Sindacali nella tutela degli
interessi dei lavoratori, hanno concordato di costituire una “quota
di assistenza contrattuale” a carico dei lavoratori,
fissata nella misura dello 0,25% da calcolarsi su paga
base e contingenza per 14 mensilità.
Le aziende
saranno tenute mensilmente a trattenere detta quota dalle spettanze
dei dipendenti non iscritti alle Organizzazioni Sindacali, provvedendo
al versamento di detto importo sul:
c/c n° 53340E - ABI 6345 - CAB 02029
intestato alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
presso la
Cassa di Risparmio di Venezia – Agenzia 16, sede di Mestre
Via Torino 105/a.
L’azienda
avrà cura altresì di informare i propri dipendenti
delle predette operazioni, che consentiranno di poter accedere
ai contributi ed agli interventi di assistenza mutualistica solo
se in regola con il versamento del contributo dovuto all’Ente
Bilaterale e delle quote di assistenza contrattuale come sopra
specificate.
Tale “quota
di assistenza contrattuale” deve venir applicata ai lavoratori
non aderenti ad alcuna Organizzazione Sindacale e darà
diritto ad accedere ai sussidi precedentemente elencati.
Il lavoratore
non iscritto ad alcun Sindacato ha facoltà di annullare
la “quota di assistenza contrattuale” a suo carico
nel mese di dicembre di ciascun anno, comunicando la propria disdetta
al Datore di Lavoro, alle Organizzazioni Sindacali e all’Ente
Bilaterale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con ciò perdendo i predetti benefici.
Vengono inoltre
ampliati i servizi relativi al Fondo di Previdenza Integrativa
del settore Terziario – FON.TE.
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9 - 30172 Mestre (VE)
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