A CHI CI RIVOLGIAMO

A tutte le imprese, gli operatori e i dipendenti che si occupano di: alimentazione (Alimentari, Frutta e verdura, Macellerie Pescherie, Panifici), beni di consumo (Abbigliamento, Calzature, Pelletterie, Profumerie, Librerie, Cartolerie, Giocattoli, Giornali, Tabaccherie, Erboristerie, Fiorerie etc.), beni di consumo durevoli (Oreficerie, Gioiellerie, Mobili e Arredamento, Elettrodomestici Radio TV, Videonoleggio, Antiquariato, Macchine utensili etc.); ai Grossisti, al Commercio su aree pubbliche, ai Distributori di carburante ed infine alle imprese di Servizi (Agenti e rappresentanti di commercio, Gestioni Immobiliari, Società di Informatica, Mediatori, Pubblicità e Promozione etc.).

ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA Di VENEZIA

Le nuove funzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi - del 20 Sett. 99 -

Con il rinnovo contrattuale del terziario, siglato il 20 settembre 1999, numerose innovazioni hanno riguardato gli Enti Bilaterali Territoriali, i quali sono stati posti al centro delle relazioni sindacali delle parti stipulanti, nell'ottica di una gestione congiunta dei fenomeni principali che interessano il mondo del lavoro per quanto riguarda il comparto della distribuzione e dei servizi.

La finalità perseguita è stata quella di consentire con il contributo di queste strutture paritetiche, l'attuazione di una serie di iniziative e la gestione di numerosi istituti contrattuali che altrimenti non potrebbero essere praticati o per l'espresso rinvio, da parte di norme di legge, alla competenza di tali organismi o per la necessità, in alternativa, di ricorrere a forme di contrattazione integrativa i cui tempi e costi risulterebbero di certo più penalizzanti.

Le Commissioni paritetiche bilaterali operanti all'interno degli Enti potranno svolgere una nuova serie di funzioni, oltre quelle già previste, con riferimento alle procedure di comunicazione per la realizzazione dei nuovi sistemi di flessibilità plurisettimanale, alle comunicazioni dei contratti di lavoro ripartito instaurati, al parere vincolante di conformità nel caso di diverse modalità di collocazione della giornata di lavoro per i part-time della durata di 8 ore e ancora al fine dell'attivazione del nuovo istituto dell'apprendistato.

L'Ente bilaterale inoltre potrà farsi promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi, svolgere funzioni innovative che potrebbero essergli riconosciute da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato, realizzare tutte le funzioni di supporto per le attività delle Commissioni paritetiche di conciliazione costituite e dei Collegi arbitrali funzionanti nel proprio ambito.

Infine potranno essere svolte le funzioni assegnate sulla base degli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo.

Dal 1° gennaio 2000 la nuova misura del contributo obbligatorio in favore dell'Ente bilaterale territoriale (art. 16 bis p.p.) sarà pari allo 0,10% a carico dell'azienda e allo 0,05% a carico del lavoratore, da calcolarsi su paga base e contingenza per quattordici mensilità.


Le nuove misure modificano quelle precedentemente in vigore sulla base dell'accordo sindacale dei 20.7.1989 e dell'art. 3 dell'accordo di rinnovo parte economica dei 29.11.1996.

Le aziende provvederanno altresì ad informare i propri dipendenti delle predette operazioni, che verranno applicate in ottemperanza ad un obbligo contrattuale espressamente stabilito.

Nel caso in cui l'azienda ometta di versare tale contributo all'Ente Bilaterale territoriale del Terziario, questa è tenuta a corrispondere ai lavoratori, a titolo di elemento distinto della retribuzione, un importo pari allo 0. 10% di paga base e contingenza per 14 mensilità da assoggettare alla contribuzione obbligatoria di Legge, con ciò perdendo la possibilità di usufruire dei servizi forniti dall'Ente Bilaterale: ad esempio la maggior durata dei contratto di apprendistato o la possibilità di assumere a part-time per 8 ore settimanali nella giornata del sabato.


COMUNICATO INERENTE AGLI SVILUPPI CONTRATTUALI PROVINCIALI

Le nuove misure e gli interventi previsti dall’accordo provinciale 12/04/2002 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi modificano, a partire dal 1° luglio 2002, quelle precedentemente in vigore.


L’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, sottoscritto lo scorso 12 aprile, ha previsto per la prima volta nella nostra provincia, interventi mutualistici e contributivi a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro, il cui onere sarà sostenuto in parte dall’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Venezia, compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali dell’Ente stesso.

Gli interventi previsti sono:

- a favore dei datori di lavoro

a) erogazione di contributi a sostegno delle spese sostenute per la formazione del Responsabile per la Sicurezza, formazione ed addestramento antincendio, HACCP e promozione ed informazione dei lavoratori in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
b) assunzione in carico all’Ente Bilaterale del 50% dell’indennità di malattia corrisposta ai lavoratori apprendisti;

- a favore dei lavoratori

- premio di natalità
- sussidi per spese sostenute per l’acquisto di protesi oculistiche ed acustiche
- sussidio “una tantum” per le spese sanitarie sostenute per l’assistenza ai figli disabili
- sussidio “una tantum” per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa.

Per sostenere l’impegno economico ed organizzativo dell’Ente, con decorrenza dal 01.07.2002, il contributo dovuto all’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Venezia viene fissato nella misura dello:

- 0,15% a carico dell’azienda
- 0,15% a carico del lavoratore

da calcolarsi su paga base e contingenza per quattordici mensilità.

I versamenti delle predette quote mensili spettanti all’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia, dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul

CONTO CORRENTE APERTO PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA
FILIALE 06029 DI MESTRE VIA TORINO, 105 /D intestato all'Ente Bilaterale Terziario Provincia di Venezia

CIN K
ABI 06345
CAB 02029
CONTO 100 000 002 102

IBAN IT03 K063 4502 0291 0000 0002 102
BIC IBSPIT2V

Nella compilazione del bonifico l’azienda avrà cura di annotare nella causale:

- la denominazione dell’azienda
- il periodo a cui si riferiscono i contributi
- il numero dei dipendenti per i quali gli stessi vengono effettuati.


Con la medesima decorrenza 01.07.2002, le Parti firmatarie dell’accordo, quali componenti dell’Ente Bilaterale del Terziario, considerato il ruolo e l’impegno che viene svolto dalle Organizzazioni Sindacali nella tutela degli interessi dei lavoratori, hanno concordato di costituire una “quota di assistenza contrattuale” a carico dei lavoratori, fissata nella misura dello 0,25% da calcolarsi su paga base e contingenza per 14 mensilità.

Le aziende saranno tenute mensilmente a trattenere detta quota dalle spettanze dei dipendenti non iscritti alle Organizzazioni Sindacali, provvedendo al versamento di detto importo sul:

c/c n° 53340E - ABI 6345 - CAB 02029
intestato alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori

presso la Cassa di Risparmio di Venezia – Agenzia 16, sede di Mestre Via Torino 105/a.

L’azienda avrà cura altresì di informare i propri dipendenti delle predette operazioni, che consentiranno di poter accedere ai contributi ed agli interventi di assistenza mutualistica solo se in regola con il versamento del contributo dovuto all’Ente Bilaterale e delle quote di assistenza contrattuale come sopra specificate.

Tale “quota di assistenza contrattuale” deve venir applicata ai lavoratori non aderenti ad alcuna Organizzazione Sindacale e darà diritto ad accedere ai sussidi precedentemente elencati.

Il lavoratore non iscritto ad alcun Sindacato ha facoltà di annullare la “quota di assistenza contrattuale” a suo carico nel mese di dicembre di ciascun anno, comunicando la propria disdetta al Datore di Lavoro, alle Organizzazioni Sindacali e all’Ente Bilaterale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con ciò perdendo i predetti benefici.

Vengono inoltre ampliati i servizi relativi al Fondo di Previdenza Integrativa del settore Terziario – FON.TE.

Regolamento sussidi
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