
[ Stampa Contratto Int.Prov.]
RINNOVO CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO DI SECONDO LIVELLO
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE
E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Addì 12 aprile 2002 presso la sede dell’Unione Commercio
Turismo Servizi e P.M.I. della Provincia di Venezia
tra
l’Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della Provincia
di Venezia - Confcommercio rappresentata dal Presidente Massimo
Albonetti e dai Sigg.ri Roberto Magliocco - Vice Presidente vicario
dell’Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della provincia
di Venezia - Danilo De Nardi, Luigina Franzò, Ennio Matterazzo
e Marco Zelco in qualità di componenti la Commissione Sindacale
dell’Unione, con l’assistenza del direttore Aldo Berto
e
le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori del terziario,
rappresentate dai Sigg.ri:
per la FISASCAT - CISL Andrea Gaggetta, Bertilla Manente e Luciano
Conforti
per la UILTUCS - UIL Gianni Callegaro e Luigino Boscaro
considerato
la necessità di:
- dare attuazione agli accordi del C.C.N.L. del Terziario 03.11.1994
e 20.09.1999, di cui al Titolo II prima parte (secondo livello
di contrattazione), al Titolo III prima parte (relazioni sindacali),
al Titolo IV prima parte (composizione delle controversie), al
Ti-tolo VI prima parte (mercato del lavoro),
- dare attuazione all’accordo interconfederale nazionale
del 18.11.1996 applicativo del D.Lgs 626/94,
- perseguire l’obbiettivo della flessibilità in considerazione
dell’evoluzione del mercato del lavoro, potenziando gli
strumenti di cui al Titolo V seconda parte (apprendistato) e Titolo
VI seconda parte (flessibilità dell’orario settimanale),
- dare attuazione al Protocollo d’Intesa regionale del 10.04.2002
in materia di previ-denza integrativa (FON.TE),
- valutare i presupposti e le linee per la definizione di erogazioni
economiche di se-condo livello di cui al Titolo II prima parte,
nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al punto 3) del capitolo
“assetti contrattuali” del Protocollo del 23 luglio
1993;
premesso
che le Parti:
- intendono concorrere alla individuazione di tutte le iniziative
atte allo sviluppo dell’occupazione;
- concordano nell’utilizzare gli strumenti contrattuali
di politica attiva del lavoro allo scopo di facilitare l’ingresso
al lavoro, anche in considerazione delle esigenze di maggior flessibilità
delle imprese e comunque nel rispetto della normativa di legge
e delle disposizioni contrattuali;
- riconoscono che il presente accordo ed i protocolli d’intesa,
che ne costituiscono parte integrante, hanno validità per
tutte le imprese del Terziario della provincia di Venezia
viene stipulato
il presente Contratto Provinciale Integrativo al C.C.N.L. 20.09.1999
per i dipendenti da a-ziende del Terziario della Distribuzione
e dei Servizi.
PRIMA PARTE
Titolo I – Relazioni sindacali a livello territoriale
1. Le Parti individuano nel sistema delle relazioni sindacali
a livello territoriale un per-corso mirante a consolidare e sviluppare
le potenzialità delle imprese del terziario, della distribuzione
e dei servizi.
1.1. Le Parti ribadiscono la volontà di concorrere al miglioramento
del tessuto economico
individuando i seguenti strumenti:
a) Ente Bilaterale
b) Mercato del lavoro
c) Orari di lavoro
d) Erogazione economica correlata ad obiettivi di produttività
e competitività.
Titolo II – Ente Bilaterale del Terziario
2. Finanziamento Ente Bilaterale
Le Parti concordano sull’opportunità di fissare
in quote paritetiche il contributo da destinare in favore dell’Ente
Bilaterale della Provincia di Venezia secondo quanto disposto
dall’art. 16 bis – Prima Parte del C.C.N.L. 20 settembre
1999 e procedere al loro adeguamento.
Pertanto detto contributo, da calcolarsi su paga base e contingenza
delle retribuzio-ni dei lavoratori dipendenti, è stabilito
con decorrenza dal 1° luglio 2002 nella misu-ra dello
- 0,15% a carico dell’azienda
- 0,15% a carico del lavoratore.
2.1 Finanziamento dei servizi e loro attivazione ai soggetti
interessati
Le Parti concordano che, quali componenti dell’Ente Bilaterale,
i beneficiari di tale Istituto paritetico devono riconoscere e
contribuire all’impegno anche economico profuso dalle Parti
stesse.
In quest’ottica, fermo restando il reciproco impegno a
tutelare ed assistere i soggetti asso-ciati, ritengono necessaria
la istituzione di “quote di assistenza contrattuale”
a valere per gli interlocutori che intendono aderire alle Organizzazioni
per propria scelta, limitatamente alle prestazioni dell’Ente
Bilaterale.
Alla luce di tale quadro le Parti, considerato il ruolo e l’impegno
che a tutt’oggi l’Unione Commercio Turismo Servizi
e P.M.I. della Provincia di Venezia e le OO.SS. dei lavoratori
svolgono nella vita dell’Ente Bilaterale, opereranno nel
rispetto della loro autonomia nei seguenti termini:
- l’Unione Commercio Turismo Servizi e Piccole e Medie
Imprese (P.M.I.) per il tra-mite delle proprie Ascom Mandamentali
procederà ad assicurare la propria assi-stenza sindacale
all’interno dell’Ente Bilaterale, nei limiti dello
Statuto e del Rego-lamento e nelle tipologie previste nei contratti
collettivi nazionali e territoriali. Per la concessione di autorizzazioni
o pareri all’interno di detto organismo, ove le stesse normative
prevedano l’adesione alla Organizzazione territoriale Confcommercio
da parte delle Aziende, l’Unione per il tramite delle Ascom
mandamentali provvederà a riconoscere la propria assistenza
alle aziende, che abbiano i requisiti di cui sopra ovvero che
abbiano versato, oltre alle quote dell’Ente Bilaterale,
una “quota di assi-stenza contrattuale” da attivarsi
secondo intese con le Aziende stesse e/o con i loro consulenti
a ciò delegati;
- per le OO.SS. dei lavoratori, anche allo scopo di consentire
una continua informa-zione dei diritti contrattuali, ai lavoratori
non iscritti, viene prevista a decorrere dal 1.7.2002 l’applicazione
di una “quota di assistenza contrattuale” dello 0,25%
su pa-ga base e contingenza per 14 mensilità.
Le aziende saranno tenute mensilmente a trattenere detta quota
dalle spettanze dei di-pendenti non iscritti alle OO.SS., provvedendo
al versamento di detto importo sul c/c ban-cario n° 53340E
ABI 6345 CAB 02029 presso la Cassa di Risparmio di Venezia –
Agenzia 16, sede di Mestre Via Torino 105/a, intestato alle Organizzazioni
Sindacali dei Lavoratori.
Con detto versamento, ai lavoratori verrà assicurata,
oltre ai servizi forniti dall’Ente alla generalità
dei lavoratori in regola con il versamento contributivo previsto
dal vigente CCNL, l’attivazione di tutti gli ulteriori strumenti
applicabili compresi quelli relativi alla assi-stenza e previdenza
integrativa ed alla riforma del collocamento nonché alla
formazione ed aggiornamento professionale.
Le OO.SS. dei lavoratori predisporranno un comunicato congiunto
per i lavoratori infor-mando sulla decorrenza e sulle finalità
della quota di assistenza contrattuale e sulla even-tuale disdetta.
Detto comunicato sarà consegnato a cura della parte datoriale
con la busta paga del mese di luglio 2002 a ciascun lavoratore
in forza e con la prima busta paga ai lavoratori assunti dopo
tale data.
2.2 Commissione Paritetica Provinciale
Le Parti concordano di istituire nel contesto dell’Ente
Bilaterale la Commissione provinciale operante ai sensi del vigente
CCNL ed alla quale saranno demandati i seguenti specifici compiti:
a. esprimere pareri derivanti dalle interpretazioni contrattuali;
b. interpellare la Commissione Paritetica Nazionale per quesiti
o suggerimenti riguardanti norme del vigente CCNL;
c. rilasciare il “visto di conformità” per
i progetti di contratti di formazione e lavo-ro;
d. esprimere il “parere di conformità” in rapporto
alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato ed ai
programmi di formazione indicati dall’azienda nel rispetto
delle norme vigenti;
e. svolgere le altre funzioni previste dal CCNL e dagli accordi
territoriali in ordi-ne all’instaurazione di rapporti di
lavoro a tempo determinato ed a particolari rapporti di lavoro
a tempo parziale (art. 42 CCNL), al monitoraggio del mon-do del
lavoro con specifica attenzione ai bisogni formativi degli addetti
ed ai diversi modelli di orario adottati dalle aziende;
f. attivarsi per le ulteriori funzioni e ruoli che dovessero essere
previsti con normative nazionali o territoriali in particolar
modo in materia di previdenza integrativa e di mercato del lavoro;
g. svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per
la realizzazione dei percorsi formativi ai sensi dell’art.
18, L. 16/97, del D.M. 25.05.1998, del-la Circolare Ministeriale
20.03.2002 e successive modifiche e/o interpreta-zioni.
2.3 Commissione di conciliazione
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice
di procedura civile, come modificati dal D.Lgs 31.03.1998, n°
80 e dal D.Lgs 29.10.1998, n° 387, per tutte le contro-versie
individuali singole o plurime è previsto il tentativo obbligatorio
di conciliazione in se-de sindacale da esperirsi presso la Commissione
Paritetica Territoriale di Conciliazione costituita nell’ambito
dell’Ente Bilaterale Territoriale.
Le Parti, pertanto, concordano di demandare i compiti di cui
al comma precedente alla Commissione Provinciale di Composizione
delle Controversie costituita con decreto del Di-rettore dell’U.P.L.M.O.
di Venezia in data 13.07.1994.
Per quanto concerne la procedura da osservare in merito alla
richiesta ed all’esperirsi del tentativo di conciliazione
si rimanda a quanto previsto dall’art. 17, Prima Parte del
vigente CCNL del Terziario.
2.4 Collegio Arbitrale
Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 2.3 non
riesca o comunque sia decorso il ter-mine previsto per il suo
espletamento e ferma la facoltà di adire l’autorità
giudiziaria, se-condo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973
n. 533, ciascuna delle parti può pro-muovere il deferimento
della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme
pre-viste dall’art. 17 bis, Prima Parte del vigente CCNL
del Terziario.
All’uopo le Parti firmatarie del presente Accordo istituiscono
un Collegio di Arbitrato che opererà nei termini previsti
dal succitato art. 17 bis.
Le Parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi entro il
30 giugno 2002 al fine di predisporre l’apposito regolamento
ed individuare la lista di cui al punto 6, art. 17 bis del vigente
CCNL del Terziario.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si impegnano a ricondurre alla Commissione Provinciale
di Composizione delle Controversie tutto il contenzioso, relativo
all’applicazione del vigente CCNL , del presente Accordo
nonché di contratti e/o accordi individuali e/o aziendali
comunque riguardanti rap-porti di lavoro, che dovessero insorgere
fra le parti nell’ambito della Provincia di Venezia.
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 17 bis,
comma 1, del vigente CCNL le Parti convengono, altresì,
di delegare al Collegio Arbitrale la composizione delle controversie
relative a provvedimenti disciplinari.
2.5 Organismo paritetico provinciale per la sicurezza sul lavoro
(OPP)
Le Parti, al fine di dare pratica attuazione alle disposizioni
dettate dal decreto legislativo 626/94, art. 20 e dall’Accordo
interconfederale applicativo del decreto sopraccitato, siglato
in sede nazionale in data 19.11.1996,
premesso
- che l’istituzione di un Organismo paritetico per la provincia
di Venezia si vuole pro-porre quale servizio alle aziende a beneficio
della crescita del settore del Terziario, riconoscendo inoltre
nella creazione del rappresentante territoriale per la sicurezza
una logica dei rapporti tra le parti che intende superare posizioni
di conflittualità, i-spirandosi a criteri di partecipazione,
nello spirito della legge,
si impegnano
- ad incontrarsi entro il 15 settembre 2002 per costituire l’Organismo
Paritetico Pro-vinciale per la sicurezza sul lavoro (OPP) e definire
con uno specifico accordo le previsioni istitutive, contributive
e regolamentari dell’organismo costituito.
Nella stessa sede sarà inoltre esaminata l’eventuale
concessione di una erogazio-ne contributiva per la formazione
dei lavoratori da parte dell’Ente Bilaterale a favo-re delle
aziende in regola con il versamento delle quote contributive e
delle quote previste dall’art. 2, punto 1 del presente Accordo.
2.6 Sussidi ai lavoratori ed interventi a sostegno dei datori
di lavoro
Le Parti, al fine di poter dare ulteriore impulso e valenza all’Ente
Bilaterale, hanno inteso individuare ed attivare con il presente
accordo una serie di strumenti applicabili ai lavorato-ri ed ai
datori di lavoro, quali sussidi ai lavoratori ed interventi a
sostegno dei datori di lavo-ro, che saranno erogati compatibilmente
con le disponibilità economiche e patrimoniali dell’Ente
medesimo.
SUSSIDI AI LAVORATORI
Premio di natalità
Alla nascita di un figlio sarà corrisposto alla lavoratrice
e/o al lavoratore un sussidio “una tantum” a titolo
di “premio di natalità” per un importo pari
ad 500 Euro.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai lavoratori
in regola con il ver-samento delle quote contributive e delle
quote previste dall’art. 2, punto 1 del presente Accordo
da almeno sei mesi antecedenti la data di nascita del bambino.
Spese sostenute per protesi mediche
Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all’Ente Bilaterale,
ed a condizione che il lavo-ratore e l’azienda siano in
regola con i versamenti delle quote contributive e delle quote
previste dall’art. 2, punto 1) del presente Accordo dal
almeno tre mesi antecedenti la data di richiesta, sarà
corrisposto da parte dell’Ente Bilaterale un sussidio per
le spese sostenu-te per l’acquisto delle seguenti protesi
e con i limiti di seguito specificati:
A) Protesi oculistiche (comprese lenti a contatto)
A fronte della spesa sostenuta per l’acquisto di occhiali
da vista e/o lenti a contatto sarà ri-conosciuto un sussidio,
entro il limite massimo di 100 Euro, comunque commisurato al 50%
della spesa effettivamente sostenuta.
Il sussidio suddetto sarà corrisposto una sola volta nel
corso di un triennio.
B) Protesi acustiche
A fronte della spesa sostenuta per l’acquisto di protesi
acustiche sarà riconosciuto un sussidio “una tantum”,
entro il limite massimo di 200 Euro, comunque commisurato al 50%
della spesa effettivamente sostenuta.
Spese sanitarie per figli disabili.
Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all’Ente Bilaterale
ed a condizione che il lavo-ratore e l’azienda siano in
regola con il versamento delle quote contributive e delle quote
previste dall’art. 2, punto 1) del presente accordo da almeno
sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà riconosciuto
un sussidio “una tantum” pari all’importo di
500 Euro a titolo di partecipazione alle spese sostenute per l’assistenza
ai figli disabili.
Acquisto costruzione o ristrutturazione prima casa.
Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all’Ente Bilaterale,
ed a condizione che il la-voratore e l’azienda siano in
regola con il versamento delle quote contributive e delle quo-te
previste dall’art. 2, punto 1) del presente accordo da almeno
sei mesi prima della do-manda di concessione, che abbia sottoscritto
un mutuo ipotecario e/o un prestito finalizza-to all’acquisto,
alla costruzione o alla ristrutturazione della prima casa, sarà
riconosciuto, a seguito della presentazione di idonea documentazione,
un sussidio “una tantum” pari all’importo di
600 Euro.
L’erogazione di cui al comma precedente, verrà riconosciuto
anche nel caso che il lavora-tore sia cointestatario per almeno
il 50% di un mutuo ipotecario dell’importo minimo di 15.500
Euro.
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DATORI DI LAVORO
I contributi di cui ai punti seguenti saranno erogati esclusivamente
alle aziende aderenti all’Ente Bilaterale che risultino
in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote
previste dall’art. 2, punto 1 del presente Accordo, da almeno
sei mesi antecedenti alla data di richiesta dell’intervento.
- Formazione Responsabile alla Sicurezza
Erogazione di un contributo per la partecipazione a specifico
corso da parte del Respon-sabile della Sicurezza nominato dall’azienda
ai sensi del D.Lgs 626/94.
- Formazione – Addestramento Antincendio
Erogazione di un contributo per la partecipazione del datore
di lavoro o suoi incaricati a specifico corso sulle normative
di Legge antincendio, D.M. 10 marzo 1998.
- Formazione HACCP
Erogazione di un contributo per la partecipazione a specifico
corso da parte del datore di lavoro o suo familiare collaboratore
al fine dell’adeguamento alle principali norme igienico
sanitarie.
- Formazione – Informazione lavoratori in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94.
Erogazione di un contributo per la partecipazione dei lavoratori
dipendenti a specifico cor-so di informazione - formazione in
materia di sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94.
L’Ente Bilaterale provvederà a predisporre le procedure
e le relative modalità per l’erogazione dei sussidi
e dei contributi succitati.
Nota a verbale
Al fine di consentire alla Commissione Provinciale di Composizione
delle Controversie ed al Collegio Arbitrale di poter compiutamente
attivarsi nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e
dare piena operatività all’Ente Bilaterale le Parti
si impegnano concordemen-te, sia in capo all’azienda che
al lavoratore, a far osservare gli obblighi contributivi così
come previsti dal presente Accordo.
Titolo III – Mercato del lavoro
Le parti valutano con estrema attenzione la riforma del collocamento
che di fatto ha modi-ficato il quadro normativo di riferimento
nell’incontro tra domanda ed offerta.
Reputano, pertanto, di estrema importanza dare avvio a strumenti
che pongano le parti sociali in grado di svolgere azioni attive
di monitoraggio e di impulso all’incontro doman-da/offerta
nel mercato del lavoro.
3. Osservatorio provinciale
L’Ente Bilaterale istituisce a livello locale l’Osservatorio
che dovrà svolgere le funzioni di cui all’art. 16
Prima Parte del vigente CCNL.
In tale contesto l’Ente Bilaterale, utilizzando il monitoraggio
realizzato dall’Osservatorio, promuoverà e gestirà
iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale
an-che in collaborazioni con le Regioni e gli altri Enti competenti.
Ai fini dell’aggiornamento dell’Osservatorio provinciale
l’Ente Bilaterale si coordinerà con tutti gli organismi
che opereranno nel territorio per lo sviluppo delle funzioni di
avviamento al lavoro.
3.1 Contratti di formazione e lavoro
Le parti convengono che il tema relativo ai contratti di formazione
e lavoro vada debita-mente valutato e confrontato con quanto scaturito
dalle decisioni della Commissione Giu-stizia della Comunità
Europea.
Viene, peraltro, in via provvisoria previsto l’impegno
delle parti a predisporre la regolamen-tazione dell’attività
formativa sulla base di quanto già previsto in materia
dal CCNL del Terziario e dalle norme di Legge.
Le Parti si impegnano, altresì, ad attivare appositi corsi
formativi attraverso l’Ente Bilatera-le che ne determinerà
anche il relativo costo da porre a carico delle aziende e valuterà
la possibilità di erogare un contributo di partecipazione
a favore delle aziende in regola con il versamento delle quote
contributive e delle quote previste dall’art. 2, punto 1
del presente Accordo.
3.2 Previdenza integrativa e complementare
Le Parti riconoscono la necessità di dare la massima diffusione
del Fondo per la previden-za complementare per i dipendenti del
Terziario, denominato “FON.TE”.
A tale scopo, dando attuazione a quanto previsto dall’Accordo
Regionale del 10.4.2002, viene istituito presso l’Ente Bilaterale
un apposito sportello finalizzato alla promozione, all’informazione
ed al servizio a favore dei beneficiari.
3.3. Pari opportunità, sostegno della maternità
e paternità, diritto alla cura e all for-mazione e coordinamento
dei tempi delle città.
La Legge 8 marzo 2000 n° 53 attribuisce alla contrattazione
collettiva la definizione di al-cuni istituti, delle modalità
e dei criteri di applicazione.
In attesa dell’emanazione dei relativi decreti attuativi,
le Parti si impegnano alla definizio-ne di un Protocollo d’Intesa
sulle Pari Opportunità che valorizzi il ruolo economico
e socia-le della donna nell’ambito della società.
SECONDA PARTE
Titolo I – Disciplina del rapporto di lavoro
Le Parti ritengono fondamentale per lo sviluppo del Mercato del
lavoro e l’incremento dell’occupazione giovanile nella
provincia di Venezia, l’ottimizzazione degli strumenti attualmente
a disposizione. In particolare convengono di sviluppare l’istituto
dell’apprendistato.
1.1. Apprendistato
a) Sfera di applicazione
La sfera di applicazione del rapporto di apprendistato per le
aziende del settore Terziario della Provincia di Venezia viene
adeguata alle qualifiche e mansioni in conformità a quanto
stabilito dall’art. 30 ter, seconda parte, del CCNL Terziario
del 20/09/1999.
Viene inoltre estesa la possibilità di instaurare rapporti
di apprendistato per le quali-fiche e mansioni appartenenti al
secondo livello (art. 3 CCNL 03/11/1994):
n° 7, 8, 16, 20, 27, 32, 34, 41.
b) Durata del periodo di apprendistato
Fermo restando l’adeguamento della durata dell’apprendistato
in relazione alle qualifi-che e mansioni, nelle rispettive misure
e con le modalità previste dall’art. 30 quinques
del CCNL 20 settembre 1999, le Parti, ritenuta la necessità
di un più ampio ed elevato livello di formazione per le
concrete esigenze delle aziende, nonchè di migliorare i
li-velli aziendali di competitività e di servizio, stabiliscono
che la durata del periodo di ap-prendistato viene fissata in mesi
48 (quarantotto), relativamente ai rapporti che saran-no instaurati
successivamente alla stipula del presente Accordo.
La disciplina di cui al precedente comma non è applicabile
ai datori di lavoro che al momento della domanda alla specifica
Commissione dell’Ente Bilaterale risultino non aver mantenuto
in servizio il cento percento dei lavoratori il cui contratto
di apprendista-to, stipulato ai sensi del comma predetto, sia
già venuto a scadere.
A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi,
quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del
rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la propo-sta di rimanere
in servizio con lavoro a tempo indeterminato.
Relativamente alla possibilità di svolgimento in cicli
stagionali ai sensi dell’art. 21 com-ma quarto della Legge
56/87, le Parti convengono che debba, in ogni caso, essere prevista
una durata del rapporto non inferiore a mesi diciotto ancorchè
articolata su più annualità con periodi, nel corso
dell’anno solare, non inferiori a mesi tre.
La conclusione del periodo di apprendistato ha, in ogni caso,
di norma, i medesimi ef-fetti previsti anche con riguardo alla
trasformazione in rapporto di lavoro a tempo inde-terminato.
La formazione professionale dei lavoratori di cui al terzo comma
del presente articolo è caratterizzata, nel rispetto delle
altre condizioni previste dalla Legge, dai contenuti for-mativi
individuati dal Documento Ministeriale 10/01/2002 dell’Ufficio
Centrale per l’Orientamento e la Formazione Professionale
e sarà, in ogni caso, riproporzionata en-tro il limite
massimo di tre annualità.
Nota a verbale
Le disposizioni di cui all’articolo 1.1 lett. b), terzo
comma, si applicano esclusivamente al-le aziende insite nei territori
della Provincia a vocazione turistica, così come definiti
dalla Legge 114/98, dalla L.R. 62/99 ed identificati dalla delibera
della Giunta Provinciale del 27/04/2000 ed alle aziende all’ingrosso
la cui prevalente attività sia costituita dal riforni-mento,
presso l’azienda del cliente, effettuato ad aziende operanti
nell’area come sopra individuata. Tali disposizioni, altresì,
hanno validità solamente fino a diversa pattuizione che
sarà raggiunta a livello regionale sulla medesima materia.
Da tale data la materia sarà disciplinata secondo le modalità
ivi indicate.
Sono, in ogni caso, da applicarsi le previsioni dell’art.
23 del CCNL 03/11/1994 in ordine al computo dei periodi di apprendistato
effettuati presso altre aziende ai fini del completa-mento del
periodo prescritto purchè l’adddestramento si riferisca
alle stesse attività e non sia intercorso, tra un periodo
e l’altro una interruzione superiore ad un anno.
Si applicano altresì, anche per .lo svolgimento dell’apprendistato
in più annualità e per quanto applicabili, i disposti
degli artt. 30 bis (percentuale di conferma), 30 ter (sfera di
applicazione), 30 quater (proporzione numerica) e 30 quinquies
(durata) del CCNL 20/09/1999.
L’articolazione su più annualità deve essere
comunque ricompresa in un periodo massi-mo di mesi quarantotto
di calendario.
c) Parere di conformità Ente Bilaterale
L’applicazione delle norme in materia di apprendistato
dettate dagli artt. 30 ter, 30 quater, 30 quinquies del CCNL 20
settembre 1999, così come le norme di cui ai precedenti
punti a) e b) art. 1 seconda parte del presente Accordo, sono
applicabili esclusivamente alle aziende in regola con il versamento
delle quote di contribuzione in favore dell’Ente Bilaterale
come previsto dal presente Accordo.
Le Aziende che intendono assumere lavoratori apprendisti avvalendosi
delle parti-colari norme sopra riportate sono tenute a presentare
la richiesta del previsto “pare-re di conformità”
alla competente Commissione Paritetica dell’Ente Bilaterale
Pro-vinciale secondo le modalità stabilite dal vigente
CCNL e dall’Accordo Reg.le del 12/01/2000.
Le aziende con più unità locali ubicate in province
diverse dovranno presentare la richiesta alla Commissione Paritetica
dell’Ente Bilaterale della Provincia dove insi-ste l’unità
locale.
d) Trattamento economico
A modifica di quanto previsto dall’art. 27, seconda parte,
del CCNL 20/09/1999, le retribuzioni degli apprendisti risultano
costituite dalle seguenti componenti:
a) paga base tabellare, determinata con le seguenti percentuali
della paga base ta-bellare nazionale corrisposta a tutti i lavoratori
qualificati di pari livello:
- per i primi diciotto mesi di apprendistato l’85% della
paga base tabellare prevista per i lavoratori qualificati;
- dal diciannovesimo al trentaseiesimo mese di apprendistato
il 90% della paga ba-se tabellare prevista per i lavoratori qualificati;
- per il quarto anno il 95% della paga base tabellare prevista
per i lavoratori qualifi-cati.
b) indennità di contingenza:
- secondo le misure e le modalità previste dalla Legge
26 febbraio 1986, n° 38.
e) Malattia
Fermo restando quanto previsto dalla normativa in caso di assenza
del lavoratore per malattia relativamente alla giustificazione,
alla certificazione ed al periodo di comporto, viene stabilito
che durante il periodo di malattia al lavoratore apprendi-sta,
di cui agli artt. 18 e seguenti del CCNL 20/09/1999 e dall’art.
1.1. lett. a) del presente Accordo, dovrà essere garantita
una indennità.
L’indennità di malattia sarà determinata
con le seguenti percentuali della normale retribuzione lorda cui
il lavoratore apprendista avrebbe avuto diritto in caso di rego-lare
svolgimento del rapporto:
a) 100% per i primi tre giorni di malattia;
40% dal quarto al ventesimo giorno di malattia;
50% dal ventunesimo e fino al centottantesimo giorno di malattia.
b) 60% in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello
stesso,
entro i termini di comporto previsti dall’art. 93 del CCNL
e fatta salva
la più favorevole condizione di cui al punto a) - carenza
-.
L’indennità di cui sopra, determinata per gli stessi
periodi e relative misure sarà as-sunta a carico dell’Ente
Bilaterale Provinciale di Venezia, per la quota pari al 50% (cinquanta
percento) esclusivamente a favore dei lavoratori apprendisti dipendenti
da aziende in regola con i versamenti delle quote contributive
e delle quote previste dall’art. 2, punto 1, del presente
Accordo dal almeno tre mesi precedenti l’inizio del-la malattia
indennizzabile.
La quota di indennità di malattia posta a carico dell’Ente
Bilaterale sarà erogata dal medesimo compatibilmente con
le disponibilità economiche e patrimoniali e po-trà
pertanto essere sospesa per tali motivi in qualsiasi momento,
ricadendo, in tale caso, sulle aziende l’onere del pagamento
dell’intera misura dell’indennità di cui ai
punti a) e b) del presente punto.
Nota a verbale
Le Parti stabiliscono che le modifiche economiche previste per
il trattamento di malattia e per la paga base tabellare, entreranno
in vigore, anche per i rapporti di apprendistato già in
essere, con decorrenza dalla data di stipula del presente Accordo.
Titolo II – ORARIO DI LAVORO
Nastro orario giornaliero
1.1 Le Parti convengono che la peculiarità della aziende
presenti nella provincia vene-ziana e la diversificazione delle
aree territoriali non consentono di fissare a priori una articolazione
del nastro orario valida per tutte le realtà presenti nel
territorio.
1.2 Le Parti, pertanto, fermo restando quanto previsto dal vigente
CCNL in materia di ar-ticolazione e flessibilità dell’orario
di lavoro, concordano di fissare il nastro orario giornaliero
in undici ore, fermo restando il rispetto della normativa di Legge
in mate-ria di riposo biologico.
1.3 Il nastro orario giornaliero, così come sopra definito,
potrà però essere superato per un periodo massimo
di un’ora al giorno. Le aziende che intendessero avvalersi
di tale facoltà sono tenute a corrispondere al lavoratore
un buono pasto del valore minimo di Euro 4,13.
TERZA PARTE
Titolo I – Individuazione di elemento economico collegato
a produttività
Trattamento economico e secondo livello di contrattazione
Nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo “assetti
contrattuali” del Protocollo del 23/07/1993, le Parti riconoscono
il carattere di novità e sperimentalità di un secondo
livello di contrattazione territoriale, che preveda elementi economici
aggiuntivi rispetto alle retribuzioni già definite dalla
contrattazione nazionale, correlati a obiettivi di produttività,
di qualità e di competitività e comunque riconducibili
all’andamento economico delle aziende della provincia.
Il secondo livello di contrattazione territoriale, stante la
sua natura, è alternativo a quello aziendale, e pertanto
restano escluse dalla sfera di applicazione del medesimo le aziende
della provincia già interessate da contrattazione economia
aziendale interna.
In mancanza di raffronto con altre realtà territoriali,
similari a quelle della nostra provincia, le Parti convengono
di definire meccanismi di misurazione del salario variabile idonei
ed adeguati alla realtà media produttiva della provincia
di Venezia.
Inoltre, premesso che come ulteriore effetto dell’applicazione
del Protocollo del luglio 1993 devono essere considerate le condizioni
di produttività e redditività delle aziende in rappor-to
alla forza lavoro di personale dipendente, le Parti convengono
di differenziare nell’applicazione degli effetti economici
di questo livello di contrattazione le imprese di pic-cole dimensioni.
Viene definita dalle Parti “Impresa di piccole dimensioni”
l’azienda nella quale presta opera lavorativa un numero
di dipendenti sino a sette unità (media annua di-pendenti
- 84 mesi lavorati nell’anno di riferimento).
Tutto ciò premesso le Parti fissano le quote misura per
la determinazione del “Premio va-riabile provinciale annuo”
prendendo in considerazione i sottoindicati parametri:
- parametri di carattere generale per la provincia di Venezia
(valutazione in percentuale rispetto all’anno precedente)
a) PIL provinciale, al netto delle variazioni del tasso di inflazione.
(fonte Amministrazione provinciale)
b) Incremento - decremento delle imprese del terziario della provincia
di Venezia.
(fonte Ufficio Anagrafe C.C.I.A.A. di Venezia)
c) Dati occupazionali nel settore del terziario veneziano sulla
base del raffronto dei da-ti ISTAT e Direzione Provinciale del
Lavoro
(fonte Amministrazione provinciale e Direzione provinciale del
Lavoro)
d) Variazione dell’andamento dei consumi in rapporto al
reddito medio delle famiglie della regione Veneto, al netto delle
variazioni del tasso di inflazione programmata (fonte ISTAT).
In base alla variazione del rapporto dei sopra indicati parametri
(somma algebrica) sarà compito di un’apposita Commissione
nominata dalle Parti quantificare la maturazione di una quota
di salario variabile annuo, da erogare al personale dipendente.
Le Parti stabiliscono che l’importo massimo del premio
annuo erogabile in base agli indici di cui sopra sarà pari
a:
- Euro 258 annui, parametrati al quarto livello, per le aziende
che occupano più di sette dipendenti;
- Euro 130 annui, parametrati al quarto livello, per le aziende
che occupano fino a sette dipendenti.
Il numero di dipendenti si commisura in base alla media mensile
dell’anno solare pre-cedente o sulla media del minor periodo.
Nel caso insorgessero difformi interpretazioni in merito sarà
compito dell’Ente Bilaterale operare le necessarie verifiche
e chiarimen-ti.
- Indici di riferimento:
per l’anno 2002 gli indici di riferimento saranno quelli
degli anni 2000-2001;
per l’anno 2003 gli indici di riferimento saranno quelli
degli anni 2001-2002.
- Percentuale negativa o pari a zero, nessun premio.
Sono esclusi da questo capitolo gli addetti del settore nelle
cui aziende vi è contratta-zione aziendale.
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Si conferma che le quote di salario variabile e non predeterminato,
definite a livello ter-ritoriale o aziendale con i criteri come
sopra individuati, consentono l’applicazione del particolare
trattamento contributivo previsto dalla normativa di Legge, emanata
in at-tuazione del Protocollo del 23/07/1993 e successivi.
Si conferma altresì che tali importi erogati non sono
utili alla maturazione di alcun istitu-to legale e contrattuale,
ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Il premio è assorbile da altri premi eventualmente già
corrisposti o per i quali l’azienda si è assunta
l’impegno alla corresponsione, purchè essi siano
collegati o collegabili alla produttività o redditività
aziendale.
Le quote di salario variabile verranno erogate nel mese successivo
a quello ove ha a-vuto luogo la misurazione e competerà
a tutti i dipendenti in forza il giorno 1 giugno dell’anno
successivo, in rapporto ai mesi di anzianità maturati presso
l’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene
l’erogazione stessa. Per gli apprendisti l’erogazione
del premio sarà commisurata allo scaglione retributivo
raggiunto nel mese di erogazione, e per i lavoratori a tempo parziale
sarà commisurata all’orario di lavoro individuale
osservato nell’anno precedente all’erogazione.
Per le aziende che occupano più di sette dipendenti, l’erogazione
avverrà in due tran-ces di cui la prima entro i termini
previsti al comma precedente e la seconda entro il 30 ottobre
o al momento della risoluzione del rapporto se antecedente a tale
data.
Le Parti si danno atto dell’impegno al rispetto della previsione
contrattuale, che esclude la contrattazione integrativa aziendale
nelle imprese fino a trenta dipendenti. Tale e-sclusione viene
pertanto confermata per le aziende con meno di trentuno dipendenti,
che applicano il presente Accordo.
DECORRENZA E DURATA
Fatte salve le decorrenze particolari previste per i singoli
istituti, il presente Accordo decorre dalla data della sua stipulazione
e scadrà il 30 aprile 2006. Successivamente l’Accordo
stesso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno,
salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi almeno tre mesi
prima della scadenza.
Le modifiche legislative o contrattuali nazionali non comportano
la decadenza del pre-sente Accordo.
Le Parti concordano nel recepire con ulteriore contrattazione
territoriale le modifiche che eventualmente verranno apportate
dai rinnovi della contrattazione collettiva nazio-nale agli istituti
oggetto del presente Accordo.
Copia del presente Accordo sarà notificata alle sedi provinciali
degli Istituti previdenziali I.N.P.S. e I.N.A.I.L.
DICHIARAZIONE FINALE
Le Parti si danno reciprocamente atto dell’importanza degli
accordi e delle relazioni sindacali presenti e dichiarano esplicitamente
di voler promuovere e rafforzare nell’ambito delle proprie
specifiche competenze, sia il ruolo e la funzione dell’Ente
Bila-terale, sia il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo
sociale svolto dalle rispettive Organizzazioni.
CONFCOMMERCIO
UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI e P.M.I. Prov.le
VENEZIA
OO.SS. dei LAVORATORI
FILCAMS – CGIL FISASCAT – CISL UILTUCS – UIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA A VERBALE
al Contratto Integrativo Provinciale per dipendenti da
aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
della Provincia di Venezia
Addì 29 gennaio 2004, presso la sede dell’Unione
Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della Pro-vincia di Venezia
tra
l’Unione Commercio Turismo Servizi e P.MI. della Provincia
di Venezia – Confcommercio rappresentata dal Presidente
Massimo Albonetti e dai Sigg. Roberto Magliocco Vice Presidente
dell’Unione C.T.S. e P.M.I. della provincia di Venezia e
Luigina Franzò in qualità di componenti la Commissione
Sindacale dell’Unione, con l’assistenza del Direttore
Danilo De Nardi;
e
le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del terziario
rappresentate dai Signori:
- per la FILCAMS CGIL Giuseppe Sforza
- per la FISASCAT CISL Andrea Gaggetta e Bertilla Manente
- per la UITuCS UIL Luigino Boscaro e Gianni Callegaro
considerato
- che la previsione dell’art. 1.1 - seconda parte -, lettera
b), terzo, quarto, quinto comma e relativa Nota a Verbale del
Contratto Integrativo provinciale stabilisce la possibilità
di instaurare rapporti di apprendistato a cicli stagionali anche
a fronte di una intensificazio-ne dell’attività produttiva;
- che la norma contrattuale è stata oggetto di interpretazioni
non concordi che non hanno consentito la sottoscrizione unitaria
dell’Accordo;
- che nel merito è stato proposto quesito scritto alle
OO.SS. Nazionali dei Lavoratori ed alla CONFCOMMERCIO Nazionale;
considerato altresì
- che in relazione alla definizione a livello territoriale della
disciplina dell’apprendistato in cicli stagionali, è
comunque consentito articolare lo svolgimento in più stagioni,
nell’ambito di una distribuzione dei diversi periodi di
lavoro comunque ricompresa in un periodo di quarantotto mesi di
calendario;
tutto quanto sopra considerato
- le parti, in attesa di conoscere il lodo delle OO.SS. e della
CONFCOMMERCIO Nazionali,
concordano quanto segue
1) di congelare l’applicazione dell’art. 1.1 –
seconda parte -, lett. b) terzo, quarto e quinto comma e della
relativa Nota a Verbale del Contratto Integrativo Provinciale
stipulato in data 12.04.2002, fino alla pronuncia delle predette
Organizzazioni Nazionali, per le aziende non rientranti nel D.P.R.
7/10/64 n° 307 e D.P.R. 11/07/95 n° 378;
2) quest’ultime aziende, in attesa della definizione di
merito, possono instaurare rapporti di apprendistato a norma del
vigente C.C.N.L. a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale
e a forma mista;
3) le Parti accetteranno il lodo delle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Lavoratori e della Confcommercio Nazionale in merito
alla possibilità di applicare quanto previsto dall’art.
1.1 - seconda parte -, lett. b) terzo, quarto e quinto comma e
della relativa Nota a Verbale del Contratto Integrativo Provinciale
per dipendenti delle aziende del terziario, della di-stribuzione
e dei servizi della provincia di Venezia.
Con la sottoscrizione della presente Nota a Verbale le Parti ritengono
superate le divergenze che non avevano consentito la sottoscrizione
unitaria dell’Accordo Provinciale del C.I.P. di secondo
li-vello per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione
e dei servizi della provincia di Venezia.
Le Parti si impegnano a dare completa attuazione all’Accordo
di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale.
CONFCOMMERCIO
Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I.
OO.SS. dei LAVORATORI
FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTuCS UIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA A VERBALE
al Contratto Integrativo Provinciale per dipendenti da
aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
della Provincia di Venezia
Addì 29 gennaio 2004, presso la sede dell’Unione
Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della Provincia di Venezia
tra
l’Unione Commercio Turismo Servizi e P.MI. della Provincia
di Venezia – Confcommercio rappresentata dal Presidente
Massimo Albonetti e dai Sigg. Roberto Magliocco Vice Presidente
dell’Unione C.T.S. e P.M.I. della provincia di Venezia e
Luigina Franzò in qualità di componenti la Commissione
Sindacale dell’Unione, con l’assistenza del Direttore
Danilo De Nardi;
e
le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del terziario
rappresentate dai Signori:
- per la FILCAMS CGIL Giuseppe Sforza
- per la FISASCAT CISL Andrea Gaggetta e Bertilla Manente
- per la UITuCS UIL Luigino Boscaro e Gianni Callegaro
allo scopo di dare attuazione ad una intesa che consenta il ripristino
della piena funzionalità dell’Ente Bilaterale del
Terziario della Provincia di Venezia,
le Parti, con spirito unitario, convengono
le seguenti integrazioni ed esplicitazioni all’Accordo Provinciale
del C.I.P. di secondo livello per i dipendenti da aziende del
terziario, della distribuzione e dei servizi della provincia di
Venezia sot-toscritto in data 12 aprile 2002;
Punto 2.1.-Prima Parte - penultimo comma
In riferimento alla possibilità di disdire la quota di
servizio contrattuale si deve intendere la facoltà da parte
del lavoratore di comunicare per iscritto al datore di lavoro
ed alle OO.SS. dei lavoratori, presso l’Ente Bilaterale
del Terziario, l’eventuale disdetta.
Punto 2.6. – Prima Parte
Con riferimento a quanto previsto in materia di “Sussidi
ai lavoratori ed interventi a sostegno dei datori di lavoro”,
coerentemente con lo spirito e le norme previste dal C.C.N.L.
del Terziario, si demanda al’Ente Bilaterale del Terziario
la definizione delle risorse per gli interventi a sostegno dei
datori di lavoro.
Per quanto concerne i “sussidi ai lavoratori” –
premio di natalità, spese sostenute per protesi medi-che,
spese sanitarie per figli disabili, acquisto costruzione o ristrutturazione
prima casa - si deve in-tendere che gli aventi diritto alle prestazioni
di cui sopra sono esclusivamente i lavoratori in regola con il
versamento delle quote di cui al Titolo II, punto 2, fatta salva
la necessaria anzianità contribu-tiva di cui al punto 2.6
“sussidi lavoratori”.
Con la sottoscrizione della presente Nota a Verbale le Parti ritengono
superate le divergenze che non avevano consentito la sottoscrizione
unitaria dell’Accordo Provinciale del C.I.P. di secondo
li-vello per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione
e dei servizi della provincia di Venezia.
Le Parti si impegnano a dare completa attuazione all’Accordo
di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale.
CONFCOMMERCIO
Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I.
OO.SS. dei LAVORATORI
FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTuCS UIL
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