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RINNOVO CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO DI SECONDO LIVELLO
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE
E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Addì 12 aprile 2002 presso la sede dell’Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della Provincia di Venezia

tra

l’Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della Provincia di Venezia - Confcommercio rappresentata dal Presidente Massimo Albonetti e dai Sigg.ri Roberto Magliocco - Vice Presidente vicario dell’Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della provincia di Venezia - Danilo De Nardi, Luigina Franzò, Ennio Matterazzo e Marco Zelco in qualità di componenti la Commissione Sindacale dell’Unione, con l’assistenza del direttore Aldo Berto

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori del terziario, rappresentate dai Sigg.ri:

per la FISASCAT - CISL Andrea Gaggetta, Bertilla Manente e Luciano Conforti

per la UILTUCS - UIL Gianni Callegaro e Luigino Boscaro


considerato

la necessità di:

- dare attuazione agli accordi del C.C.N.L. del Terziario 03.11.1994 e 20.09.1999, di cui al Titolo II prima parte (secondo livello di contrattazione), al Titolo III prima parte (relazioni sindacali), al Titolo IV prima parte (composizione delle controversie), al Ti-tolo VI prima parte (mercato del lavoro),
- dare attuazione all’accordo interconfederale nazionale del 18.11.1996 applicativo del D.Lgs 626/94,
- perseguire l’obbiettivo della flessibilità in considerazione dell’evoluzione del mercato del lavoro, potenziando gli strumenti di cui al Titolo V seconda parte (apprendistato) e Titolo VI seconda parte (flessibilità dell’orario settimanale),
- dare attuazione al Protocollo d’Intesa regionale del 10.04.2002 in materia di previ-denza integrativa (FON.TE),
- valutare i presupposti e le linee per la definizione di erogazioni economiche di se-condo livello di cui al Titolo II prima parte, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al punto 3) del capitolo “assetti contrattuali” del Protocollo del 23 luglio 1993;

premesso

che le Parti:

- intendono concorrere alla individuazione di tutte le iniziative atte allo sviluppo dell’occupazione;
- concordano nell’utilizzare gli strumenti contrattuali di politica attiva del lavoro allo scopo di facilitare l’ingresso al lavoro, anche in considerazione delle esigenze di maggior flessibilità delle imprese e comunque nel rispetto della normativa di legge e delle disposizioni contrattuali;
- riconoscono che il presente accordo ed i protocolli d’intesa, che ne costituiscono parte integrante, hanno validità per tutte le imprese del Terziario della provincia di Venezia

viene stipulato

il presente Contratto Provinciale Integrativo al C.C.N.L. 20.09.1999 per i dipendenti da a-ziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

PRIMA PARTE

Titolo I – Relazioni sindacali a livello territoriale

1. Le Parti individuano nel sistema delle relazioni sindacali a livello territoriale un per-corso mirante a consolidare e sviluppare le potenzialità delle imprese del terziario, della distribuzione e dei servizi.


1.1. Le Parti ribadiscono la volontà di concorrere al miglioramento del tessuto economico
individuando i seguenti strumenti:

a) Ente Bilaterale
b) Mercato del lavoro
c) Orari di lavoro
d) Erogazione economica correlata ad obiettivi di produttività e competitività.


Titolo II – Ente Bilaterale del Terziario

2. Finanziamento Ente Bilaterale

Le Parti concordano sull’opportunità di fissare in quote paritetiche il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale della Provincia di Venezia secondo quanto disposto dall’art. 16 bis – Prima Parte del C.C.N.L. 20 settembre 1999 e procedere al loro adeguamento.

Pertanto detto contributo, da calcolarsi su paga base e contingenza delle retribuzio-ni dei lavoratori dipendenti, è stabilito con decorrenza dal 1° luglio 2002 nella misu-ra dello

- 0,15% a carico dell’azienda
- 0,15% a carico del lavoratore.

2.1 Finanziamento dei servizi e loro attivazione ai soggetti interessati

Le Parti concordano che, quali componenti dell’Ente Bilaterale, i beneficiari di tale Istituto paritetico devono riconoscere e contribuire all’impegno anche economico profuso dalle Parti stesse.

In quest’ottica, fermo restando il reciproco impegno a tutelare ed assistere i soggetti asso-ciati, ritengono necessaria la istituzione di “quote di assistenza contrattuale” a valere per gli interlocutori che intendono aderire alle Organizzazioni per propria scelta, limitatamente alle prestazioni dell’Ente Bilaterale.

Alla luce di tale quadro le Parti, considerato il ruolo e l’impegno che a tutt’oggi l’Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della Provincia di Venezia e le OO.SS. dei lavoratori svolgono nella vita dell’Ente Bilaterale, opereranno nel rispetto della loro autonomia nei seguenti termini:

- l’Unione Commercio Turismo Servizi e Piccole e Medie Imprese (P.M.I.) per il tra-mite delle proprie Ascom Mandamentali procederà ad assicurare la propria assi-stenza sindacale all’interno dell’Ente Bilaterale, nei limiti dello Statuto e del Rego-lamento e nelle tipologie previste nei contratti collettivi nazionali e territoriali. Per la concessione di autorizzazioni o pareri all’interno di detto organismo, ove le stesse normative prevedano l’adesione alla Organizzazione territoriale Confcommercio da parte delle Aziende, l’Unione per il tramite delle Ascom mandamentali provvederà a riconoscere la propria assistenza alle aziende, che abbiano i requisiti di cui sopra ovvero che abbiano versato, oltre alle quote dell’Ente Bilaterale, una “quota di assi-stenza contrattuale” da attivarsi secondo intese con le Aziende stesse e/o con i loro consulenti a ciò delegati;

- per le OO.SS. dei lavoratori, anche allo scopo di consentire una continua informa-zione dei diritti contrattuali, ai lavoratori non iscritti, viene prevista a decorrere dal 1.7.2002 l’applicazione di una “quota di assistenza contrattuale” dello 0,25% su pa-ga base e contingenza per 14 mensilità.

Le aziende saranno tenute mensilmente a trattenere detta quota dalle spettanze dei di-pendenti non iscritti alle OO.SS., provvedendo al versamento di detto importo sul c/c ban-cario n° 53340E ABI 6345 CAB 02029 presso la Cassa di Risparmio di Venezia – Agenzia 16, sede di Mestre Via Torino 105/a, intestato alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Con detto versamento, ai lavoratori verrà assicurata, oltre ai servizi forniti dall’Ente alla generalità dei lavoratori in regola con il versamento contributivo previsto dal vigente CCNL, l’attivazione di tutti gli ulteriori strumenti applicabili compresi quelli relativi alla assi-stenza e previdenza integrativa ed alla riforma del collocamento nonché alla formazione ed aggiornamento professionale.

Le OO.SS. dei lavoratori predisporranno un comunicato congiunto per i lavoratori infor-mando sulla decorrenza e sulle finalità della quota di assistenza contrattuale e sulla even-tuale disdetta.

Detto comunicato sarà consegnato a cura della parte datoriale con la busta paga del mese di luglio 2002 a ciascun lavoratore in forza e con la prima busta paga ai lavoratori assunti dopo tale data.


2.2 Commissione Paritetica Provinciale

Le Parti concordano di istituire nel contesto dell’Ente Bilaterale la Commissione provinciale operante ai sensi del vigente CCNL ed alla quale saranno demandati i seguenti specifici compiti:

a. esprimere pareri derivanti dalle interpretazioni contrattuali;
b. interpellare la Commissione Paritetica Nazionale per quesiti o suggerimenti riguardanti norme del vigente CCNL;
c. rilasciare il “visto di conformità” per i progetti di contratti di formazione e lavo-ro;
d. esprimere il “parere di conformità” in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato ed ai programmi di formazione indicati dall’azienda nel rispetto delle norme vigenti;
e. svolgere le altre funzioni previste dal CCNL e dagli accordi territoriali in ordi-ne all’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ed a particolari rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 42 CCNL), al monitoraggio del mon-do del lavoro con specifica attenzione ai bisogni formativi degli addetti ed ai diversi modelli di orario adottati dalle aziende;
f. attivarsi per le ulteriori funzioni e ruoli che dovessero essere previsti con normative nazionali o territoriali in particolar modo in materia di previdenza integrativa e di mercato del lavoro;
g. svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei percorsi formativi ai sensi dell’art. 18, L. 16/97, del D.M. 25.05.1998, del-la Circolare Ministeriale 20.03.2002 e successive modifiche e/o interpreta-zioni.


2.3 Commissione di conciliazione

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs 31.03.1998, n° 80 e dal D.Lgs 29.10.1998, n° 387, per tutte le contro-versie individuali singole o plurime è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in se-de sindacale da esperirsi presso la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione costituita nell’ambito dell’Ente Bilaterale Territoriale.

Le Parti, pertanto, concordano di demandare i compiti di cui al comma precedente alla Commissione Provinciale di Composizione delle Controversie costituita con decreto del Di-rettore dell’U.P.L.M.O. di Venezia in data 13.07.1994.

Per quanto concerne la procedura da osservare in merito alla richiesta ed all’esperirsi del tentativo di conciliazione si rimanda a quanto previsto dall’art. 17, Prima Parte del vigente CCNL del Terziario.


2.4 Collegio Arbitrale

Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 2.3 non riesca o comunque sia decorso il ter-mine previsto per il suo espletamento e ferma la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, se-condo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973 n. 533, ciascuna delle parti può pro-muovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme pre-viste dall’art. 17 bis, Prima Parte del vigente CCNL del Terziario.

All’uopo le Parti firmatarie del presente Accordo istituiscono un Collegio di Arbitrato che opererà nei termini previsti dal succitato art. 17 bis.

Le Parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi entro il 30 giugno 2002 al fine di predisporre l’apposito regolamento ed individuare la lista di cui al punto 6, art. 17 bis del vigente CCNL del Terziario.


Dichiarazione a verbale


Le Parti si impegnano a ricondurre alla Commissione Provinciale di Composizione delle Controversie tutto il contenzioso, relativo all’applicazione del vigente CCNL , del presente Accordo nonché di contratti e/o accordi individuali e/o aziendali comunque riguardanti rap-porti di lavoro, che dovessero insorgere fra le parti nell’ambito della Provincia di Venezia.

A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 17 bis, comma 1, del vigente CCNL le Parti convengono, altresì, di delegare al Collegio Arbitrale la composizione delle controversie relative a provvedimenti disciplinari.


2.5 Organismo paritetico provinciale per la sicurezza sul lavoro (OPP)

Le Parti, al fine di dare pratica attuazione alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 626/94, art. 20 e dall’Accordo interconfederale applicativo del decreto sopraccitato, siglato in sede nazionale in data 19.11.1996,

premesso

- che l’istituzione di un Organismo paritetico per la provincia di Venezia si vuole pro-porre quale servizio alle aziende a beneficio della crescita del settore del Terziario, riconoscendo inoltre nella creazione del rappresentante territoriale per la sicurezza una logica dei rapporti tra le parti che intende superare posizioni di conflittualità, i-spirandosi a criteri di partecipazione, nello spirito della legge,

si impegnano

- ad incontrarsi entro il 15 settembre 2002 per costituire l’Organismo Paritetico Pro-vinciale per la sicurezza sul lavoro (OPP) e definire con uno specifico accordo le previsioni istitutive, contributive e regolamentari dell’organismo costituito.
Nella stessa sede sarà inoltre esaminata l’eventuale concessione di una erogazio-ne contributiva per la formazione dei lavoratori da parte dell’Ente Bilaterale a favo-re delle aziende in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall’art. 2, punto 1 del presente Accordo.


2.6 Sussidi ai lavoratori ed interventi a sostegno dei datori di lavoro

Le Parti, al fine di poter dare ulteriore impulso e valenza all’Ente Bilaterale, hanno inteso individuare ed attivare con il presente accordo una serie di strumenti applicabili ai lavorato-ri ed ai datori di lavoro, quali sussidi ai lavoratori ed interventi a sostegno dei datori di lavo-ro, che saranno erogati compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali dell’Ente medesimo.

SUSSIDI AI LAVORATORI


Premio di natalità

Alla nascita di un figlio sarà corrisposto alla lavoratrice e/o al lavoratore un sussidio “una tantum” a titolo di “premio di natalità” per un importo pari ad 500 Euro.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai lavoratori in regola con il ver-samento delle quote contributive e delle quote previste dall’art. 2, punto 1 del presente Accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di nascita del bambino.

Spese sostenute per protesi mediche

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all’Ente Bilaterale, ed a condizione che il lavo-ratore e l’azienda siano in regola con i versamenti delle quote contributive e delle quote previste dall’art. 2, punto 1) del presente Accordo dal almeno tre mesi antecedenti la data di richiesta, sarà corrisposto da parte dell’Ente Bilaterale un sussidio per le spese sostenu-te per l’acquisto delle seguenti protesi e con i limiti di seguito specificati:

A) Protesi oculistiche (comprese lenti a contatto)

A fronte della spesa sostenuta per l’acquisto di occhiali da vista e/o lenti a contatto sarà ri-conosciuto un sussidio, entro il limite massimo di 100 Euro, comunque commisurato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.
Il sussidio suddetto sarà corrisposto una sola volta nel corso di un triennio.

B) Protesi acustiche

A fronte della spesa sostenuta per l’acquisto di protesi acustiche sarà riconosciuto un sussidio “una tantum”, entro il limite massimo di 200 Euro, comunque commisurato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.


Spese sanitarie per figli disabili.

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all’Ente Bilaterale ed a condizione che il lavo-ratore e l’azienda siano in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall’art. 2, punto 1) del presente accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà riconosciuto un sussidio “una tantum” pari all’importo di 500 Euro a titolo di partecipazione alle spese sostenute per l’assistenza ai figli disabili.


Acquisto costruzione o ristrutturazione prima casa.

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all’Ente Bilaterale, ed a condizione che il la-voratore e l’azienda siano in regola con il versamento delle quote contributive e delle quo-te previste dall’art. 2, punto 1) del presente accordo da almeno sei mesi prima della do-manda di concessione, che abbia sottoscritto un mutuo ipotecario e/o un prestito finalizza-to all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione della prima casa, sarà riconosciuto, a seguito della presentazione di idonea documentazione, un sussidio “una tantum” pari all’importo di 600 Euro.
L’erogazione di cui al comma precedente, verrà riconosciuto anche nel caso che il lavora-tore sia cointestatario per almeno il 50% di un mutuo ipotecario dell’importo minimo di 15.500 Euro.

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DATORI DI LAVORO


I contributi di cui ai punti seguenti saranno erogati esclusivamente alle aziende aderenti all’Ente Bilaterale che risultino in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall’art. 2, punto 1 del presente Accordo, da almeno sei mesi antecedenti alla data di richiesta dell’intervento.


- Formazione Responsabile alla Sicurezza

Erogazione di un contributo per la partecipazione a specifico corso da parte del Respon-sabile della Sicurezza nominato dall’azienda ai sensi del D.Lgs 626/94.


- Formazione – Addestramento Antincendio

Erogazione di un contributo per la partecipazione del datore di lavoro o suoi incaricati a specifico corso sulle normative di Legge antincendio, D.M. 10 marzo 1998.


- Formazione HACCP

Erogazione di un contributo per la partecipazione a specifico corso da parte del datore di lavoro o suo familiare collaboratore al fine dell’adeguamento alle principali norme igienico sanitarie.

- Formazione – Informazione lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94.

Erogazione di un contributo per la partecipazione dei lavoratori dipendenti a specifico cor-so di informazione - formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94.


L’Ente Bilaterale provvederà a predisporre le procedure e le relative modalità per l’erogazione dei sussidi e dei contributi succitati.

Nota a verbale

Al fine di consentire alla Commissione Provinciale di Composizione delle Controversie ed al Collegio Arbitrale di poter compiutamente attivarsi nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e dare piena operatività all’Ente Bilaterale le Parti si impegnano concordemen-te, sia in capo all’azienda che al lavoratore, a far osservare gli obblighi contributivi così come previsti dal presente Accordo.


Titolo III – Mercato del lavoro

Le parti valutano con estrema attenzione la riforma del collocamento che di fatto ha modi-ficato il quadro normativo di riferimento nell’incontro tra domanda ed offerta.

Reputano, pertanto, di estrema importanza dare avvio a strumenti che pongano le parti sociali in grado di svolgere azioni attive di monitoraggio e di impulso all’incontro doman-da/offerta nel mercato del lavoro.


3. Osservatorio provinciale

L’Ente Bilaterale istituisce a livello locale l’Osservatorio che dovrà svolgere le funzioni di cui all’art. 16 Prima Parte del vigente CCNL.

In tale contesto l’Ente Bilaterale, utilizzando il monitoraggio realizzato dall’Osservatorio, promuoverà e gestirà iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale an-che in collaborazioni con le Regioni e gli altri Enti competenti.

Ai fini dell’aggiornamento dell’Osservatorio provinciale l’Ente Bilaterale si coordinerà con tutti gli organismi che opereranno nel territorio per lo sviluppo delle funzioni di avviamento al lavoro.


3.1 Contratti di formazione e lavoro

Le parti convengono che il tema relativo ai contratti di formazione e lavoro vada debita-mente valutato e confrontato con quanto scaturito dalle decisioni della Commissione Giu-stizia della Comunità Europea.

Viene, peraltro, in via provvisoria previsto l’impegno delle parti a predisporre la regolamen-tazione dell’attività formativa sulla base di quanto già previsto in materia dal CCNL del Terziario e dalle norme di Legge.

Le Parti si impegnano, altresì, ad attivare appositi corsi formativi attraverso l’Ente Bilatera-le che ne determinerà anche il relativo costo da porre a carico delle aziende e valuterà la possibilità di erogare un contributo di partecipazione a favore delle aziende in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall’art. 2, punto 1 del presente Accordo.


3.2 Previdenza integrativa e complementare

Le Parti riconoscono la necessità di dare la massima diffusione del Fondo per la previden-za complementare per i dipendenti del Terziario, denominato “FON.TE”.

A tale scopo, dando attuazione a quanto previsto dall’Accordo Regionale del 10.4.2002, viene istituito presso l’Ente Bilaterale un apposito sportello finalizzato alla promozione, all’informazione ed al servizio a favore dei beneficiari.


3.3. Pari opportunità, sostegno della maternità e paternità, diritto alla cura e all for-mazione e coordinamento dei tempi delle città.

La Legge 8 marzo 2000 n° 53 attribuisce alla contrattazione collettiva la definizione di al-cuni istituti, delle modalità e dei criteri di applicazione.
In attesa dell’emanazione dei relativi decreti attuativi, le Parti si impegnano alla definizio-ne di un Protocollo d’Intesa sulle Pari Opportunità che valorizzi il ruolo economico e socia-le della donna nell’ambito della società.

SECONDA PARTE


Titolo I – Disciplina del rapporto di lavoro

Le Parti ritengono fondamentale per lo sviluppo del Mercato del lavoro e l’incremento dell’occupazione giovanile nella provincia di Venezia, l’ottimizzazione degli strumenti attualmente a disposizione. In particolare convengono di sviluppare l’istituto dell’apprendistato.


1.1. Apprendistato

a) Sfera di applicazione
La sfera di applicazione del rapporto di apprendistato per le aziende del settore Terziario della Provincia di Venezia viene adeguata alle qualifiche e mansioni in conformità a quanto stabilito dall’art. 30 ter, seconda parte, del CCNL Terziario del 20/09/1999.

Viene inoltre estesa la possibilità di instaurare rapporti di apprendistato per le quali-fiche e mansioni appartenenti al secondo livello (art. 3 CCNL 03/11/1994):
n° 7, 8, 16, 20, 27, 32, 34, 41.


b) Durata del periodo di apprendistato

Fermo restando l’adeguamento della durata dell’apprendistato in relazione alle qualifi-che e mansioni, nelle rispettive misure e con le modalità previste dall’art. 30 quinques del CCNL 20 settembre 1999, le Parti, ritenuta la necessità di un più ampio ed elevato livello di formazione per le concrete esigenze delle aziende, nonchè di migliorare i li-velli aziendali di competitività e di servizio, stabiliscono che la durata del periodo di ap-prendistato viene fissata in mesi 48 (quarantotto), relativamente ai rapporti che saran-no instaurati successivamente alla stipula del presente Accordo.

La disciplina di cui al precedente comma non è applicabile ai datori di lavoro che al momento della domanda alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale risultino non aver mantenuto in servizio il cento percento dei lavoratori il cui contratto di apprendista-to, stipulato ai sensi del comma predetto, sia già venuto a scadere.
A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la propo-sta di rimanere in servizio con lavoro a tempo indeterminato.

Relativamente alla possibilità di svolgimento in cicli stagionali ai sensi dell’art. 21 com-ma quarto della Legge 56/87, le Parti convengono che debba, in ogni caso, essere prevista una durata del rapporto non inferiore a mesi diciotto ancorchè articolata su più annualità con periodi, nel corso dell’anno solare, non inferiori a mesi tre.

La conclusione del periodo di apprendistato ha, in ogni caso, di norma, i medesimi ef-fetti previsti anche con riguardo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo inde-terminato.

La formazione professionale dei lavoratori di cui al terzo comma del presente articolo è caratterizzata, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla Legge, dai contenuti for-mativi individuati dal Documento Ministeriale 10/01/2002 dell’Ufficio Centrale per l’Orientamento e la Formazione Professionale e sarà, in ogni caso, riproporzionata en-tro il limite massimo di tre annualità.


Nota a verbale

Le disposizioni di cui all’articolo 1.1 lett. b), terzo comma, si applicano esclusivamente al-le aziende insite nei territori della Provincia a vocazione turistica, così come definiti dalla Legge 114/98, dalla L.R. 62/99 ed identificati dalla delibera della Giunta Provinciale del 27/04/2000 ed alle aziende all’ingrosso la cui prevalente attività sia costituita dal riforni-mento, presso l’azienda del cliente, effettuato ad aziende operanti nell’area come sopra individuata. Tali disposizioni, altresì, hanno validità solamente fino a diversa pattuizione che sarà raggiunta a livello regionale sulla medesima materia.
Da tale data la materia sarà disciplinata secondo le modalità ivi indicate.
Sono, in ogni caso, da applicarsi le previsioni dell’art. 23 del CCNL 03/11/1994 in ordine al computo dei periodi di apprendistato effettuati presso altre aziende ai fini del completa-mento del periodo prescritto purchè l’adddestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorso, tra un periodo e l’altro una interruzione superiore ad un anno.
Si applicano altresì, anche per .lo svolgimento dell’apprendistato in più annualità e per quanto applicabili, i disposti degli artt. 30 bis (percentuale di conferma), 30 ter (sfera di applicazione), 30 quater (proporzione numerica) e 30 quinquies (durata) del CCNL 20/09/1999.
L’articolazione su più annualità deve essere comunque ricompresa in un periodo massi-mo di mesi quarantotto di calendario.

c) Parere di conformità Ente Bilaterale

L’applicazione delle norme in materia di apprendistato dettate dagli artt. 30 ter, 30 quater, 30 quinquies del CCNL 20 settembre 1999, così come le norme di cui ai precedenti punti a) e b) art. 1 seconda parte del presente Accordo, sono applicabili esclusivamente alle aziende in regola con il versamento delle quote di contribuzione in favore dell’Ente Bilaterale come previsto dal presente Accordo.

Le Aziende che intendono assumere lavoratori apprendisti avvalendosi delle parti-colari norme sopra riportate sono tenute a presentare la richiesta del previsto “pare-re di conformità” alla competente Commissione Paritetica dell’Ente Bilaterale Pro-vinciale secondo le modalità stabilite dal vigente CCNL e dall’Accordo Reg.le del 12/01/2000.

Le aziende con più unità locali ubicate in province diverse dovranno presentare la richiesta alla Commissione Paritetica dell’Ente Bilaterale della Provincia dove insi-ste l’unità locale.


d) Trattamento economico

A modifica di quanto previsto dall’art. 27, seconda parte, del CCNL 20/09/1999, le retribuzioni degli apprendisti risultano costituite dalle seguenti componenti:

a) paga base tabellare, determinata con le seguenti percentuali della paga base ta-bellare nazionale corrisposta a tutti i lavoratori qualificati di pari livello:

- per i primi diciotto mesi di apprendistato l’85% della paga base tabellare prevista per i lavoratori qualificati;

- dal diciannovesimo al trentaseiesimo mese di apprendistato il 90% della paga ba-se tabellare prevista per i lavoratori qualificati;

- per il quarto anno il 95% della paga base tabellare prevista per i lavoratori qualifi-cati.

b) indennità di contingenza:
- secondo le misure e le modalità previste dalla Legge 26 febbraio 1986, n° 38.

e) Malattia

Fermo restando quanto previsto dalla normativa in caso di assenza del lavoratore per malattia relativamente alla giustificazione, alla certificazione ed al periodo di comporto, viene stabilito che durante il periodo di malattia al lavoratore apprendi-sta, di cui agli artt. 18 e seguenti del CCNL 20/09/1999 e dall’art. 1.1. lett. a) del presente Accordo, dovrà essere garantita una indennità.

L’indennità di malattia sarà determinata con le seguenti percentuali della normale retribuzione lorda cui il lavoratore apprendista avrebbe avuto diritto in caso di rego-lare svolgimento del rapporto:

a) 100% per i primi tre giorni di malattia;
40% dal quarto al ventesimo giorno di malattia;
50% dal ventunesimo e fino al centottantesimo giorno di malattia.

b) 60% in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso,
entro i termini di comporto previsti dall’art. 93 del CCNL e fatta salva
la più favorevole condizione di cui al punto a) - carenza -.

L’indennità di cui sopra, determinata per gli stessi periodi e relative misure sarà as-sunta a carico dell’Ente Bilaterale Provinciale di Venezia, per la quota pari al 50% (cinquanta percento) esclusivamente a favore dei lavoratori apprendisti dipendenti da aziende in regola con i versamenti delle quote contributive e delle quote previste dall’art. 2, punto 1, del presente Accordo dal almeno tre mesi precedenti l’inizio del-la malattia indennizzabile.

La quota di indennità di malattia posta a carico dell’Ente Bilaterale sarà erogata dal medesimo compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali e po-trà pertanto essere sospesa per tali motivi in qualsiasi momento, ricadendo, in tale caso, sulle aziende l’onere del pagamento dell’intera misura dell’indennità di cui ai punti a) e b) del presente punto.


Nota a verbale

Le Parti stabiliscono che le modifiche economiche previste per il trattamento di malattia e per la paga base tabellare, entreranno in vigore, anche per i rapporti di apprendistato già in essere, con decorrenza dalla data di stipula del presente Accordo.


Titolo II – ORARIO DI LAVORO

Nastro orario giornaliero

1.1 Le Parti convengono che la peculiarità della aziende presenti nella provincia vene-ziana e la diversificazione delle aree territoriali non consentono di fissare a priori una articolazione del nastro orario valida per tutte le realtà presenti nel territorio.

1.2 Le Parti, pertanto, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di ar-ticolazione e flessibilità dell’orario di lavoro, concordano di fissare il nastro orario giornaliero in undici ore, fermo restando il rispetto della normativa di Legge in mate-ria di riposo biologico.

1.3 Il nastro orario giornaliero, così come sopra definito, potrà però essere superato per un periodo massimo di un’ora al giorno. Le aziende che intendessero avvalersi di tale facoltà sono tenute a corrispondere al lavoratore un buono pasto del valore minimo di Euro 4,13.

TERZA PARTE


Titolo I – Individuazione di elemento economico collegato a produttività

Trattamento economico e secondo livello di contrattazione

Nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo “assetti contrattuali” del Protocollo del 23/07/1993, le Parti riconoscono il carattere di novità e sperimentalità di un secondo livello di contrattazione territoriale, che preveda elementi economici aggiuntivi rispetto alle retribuzioni già definite dalla contrattazione nazionale, correlati a obiettivi di produttività, di qualità e di competitività e comunque riconducibili all’andamento economico delle aziende della provincia.

Il secondo livello di contrattazione territoriale, stante la sua natura, è alternativo a quello aziendale, e pertanto restano escluse dalla sfera di applicazione del medesimo le aziende della provincia già interessate da contrattazione economia aziendale interna.
In mancanza di raffronto con altre realtà territoriali, similari a quelle della nostra provincia, le Parti convengono di definire meccanismi di misurazione del salario variabile idonei ed adeguati alla realtà media produttiva della provincia di Venezia.

Inoltre, premesso che come ulteriore effetto dell’applicazione del Protocollo del luglio 1993 devono essere considerate le condizioni di produttività e redditività delle aziende in rappor-to alla forza lavoro di personale dipendente, le Parti convengono di differenziare nell’applicazione degli effetti economici di questo livello di contrattazione le imprese di pic-cole dimensioni. Viene definita dalle Parti “Impresa di piccole dimensioni” l’azienda nella quale presta opera lavorativa un numero di dipendenti sino a sette unità (media annua di-pendenti - 84 mesi lavorati nell’anno di riferimento).

Tutto ciò premesso le Parti fissano le quote misura per la determinazione del “Premio va-riabile provinciale annuo” prendendo in considerazione i sottoindicati parametri:

- parametri di carattere generale per la provincia di Venezia
(valutazione in percentuale rispetto all’anno precedente)

a) PIL provinciale, al netto delle variazioni del tasso di inflazione.
(fonte Amministrazione provinciale)
b) Incremento - decremento delle imprese del terziario della provincia di Venezia.
(fonte Ufficio Anagrafe C.C.I.A.A. di Venezia)
c) Dati occupazionali nel settore del terziario veneziano sulla base del raffronto dei da-ti ISTAT e Direzione Provinciale del Lavoro
(fonte Amministrazione provinciale e Direzione provinciale del Lavoro)
d) Variazione dell’andamento dei consumi in rapporto al reddito medio delle famiglie della regione Veneto, al netto delle variazioni del tasso di inflazione programmata (fonte ISTAT).
In base alla variazione del rapporto dei sopra indicati parametri (somma algebrica) sarà compito di un’apposita Commissione nominata dalle Parti quantificare la maturazione di una quota di salario variabile annuo, da erogare al personale dipendente.

Le Parti stabiliscono che l’importo massimo del premio annuo erogabile in base agli indici di cui sopra sarà pari a:

- Euro 258 annui, parametrati al quarto livello, per le aziende che occupano più di sette dipendenti;
- Euro 130 annui, parametrati al quarto livello, per le aziende che occupano fino a sette dipendenti.

Il numero di dipendenti si commisura in base alla media mensile dell’anno solare pre-cedente o sulla media del minor periodo. Nel caso insorgessero difformi interpretazioni in merito sarà compito dell’Ente Bilaterale operare le necessarie verifiche e chiarimen-ti.

- Indici di riferimento:
per l’anno 2002 gli indici di riferimento saranno quelli degli anni 2000-2001;
per l’anno 2003 gli indici di riferimento saranno quelli degli anni 2001-2002.

- Percentuale negativa o pari a zero, nessun premio.

Sono esclusi da questo capitolo gli addetti del settore nelle cui aziende vi è contratta-zione aziendale.

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Si conferma che le quote di salario variabile e non predeterminato, definite a livello ter-ritoriale o aziendale con i criteri come sopra individuati, consentono l’applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di Legge, emanata in at-tuazione del Protocollo del 23/07/1993 e successivi.

Si conferma altresì che tali importi erogati non sono utili alla maturazione di alcun istitu-to legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Il premio è assorbile da altri premi eventualmente già corrisposti o per i quali l’azienda si è assunta l’impegno alla corresponsione, purchè essi siano collegati o collegabili alla produttività o redditività aziendale.

Le quote di salario variabile verranno erogate nel mese successivo a quello ove ha a-vuto luogo la misurazione e competerà a tutti i dipendenti in forza il giorno 1 giugno dell’anno successivo, in rapporto ai mesi di anzianità maturati presso l’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene l’erogazione stessa. Per gli apprendisti l’erogazione del premio sarà commisurata allo scaglione retributivo raggiunto nel mese di erogazione, e per i lavoratori a tempo parziale sarà commisurata all’orario di lavoro individuale osservato nell’anno precedente all’erogazione.

Per le aziende che occupano più di sette dipendenti, l’erogazione avverrà in due tran-ces di cui la prima entro i termini previsti al comma precedente e la seconda entro il 30 ottobre o al momento della risoluzione del rapporto se antecedente a tale data.

Le Parti si danno atto dell’impegno al rispetto della previsione contrattuale, che esclude la contrattazione integrativa aziendale nelle imprese fino a trenta dipendenti. Tale e-sclusione viene pertanto confermata per le aziende con meno di trentuno dipendenti, che applicano il presente Accordo.

DECORRENZA E DURATA

Fatte salve le decorrenze particolari previste per i singoli istituti, il presente Accordo decorre dalla data della sua stipulazione e scadrà il 30 aprile 2006. Successivamente l’Accordo stesso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.
Le modifiche legislative o contrattuali nazionali non comportano la decadenza del pre-sente Accordo.

Le Parti concordano nel recepire con ulteriore contrattazione territoriale le modifiche che eventualmente verranno apportate dai rinnovi della contrattazione collettiva nazio-nale agli istituti oggetto del presente Accordo.

Copia del presente Accordo sarà notificata alle sedi provinciali degli Istituti previdenziali I.N.P.S. e I.N.A.I.L.


DICHIARAZIONE FINALE

Le Parti si danno reciprocamente atto dell’importanza degli accordi e delle relazioni sindacali presenti e dichiarano esplicitamente di voler promuovere e rafforzare nell’ambito delle proprie specifiche competenze, sia il ruolo e la funzione dell’Ente Bila-terale, sia il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo sociale svolto dalle rispettive Organizzazioni.


CONFCOMMERCIO

UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI e P.M.I. Prov.le VENEZIA


OO.SS. dei LAVORATORI

FILCAMS – CGIL FISASCAT – CISL UILTUCS – UIL

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NOTA A VERBALE
al Contratto Integrativo Provinciale per dipendenti da
aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
della Provincia di Venezia


Addì 29 gennaio 2004, presso la sede dell’Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della Pro-vincia di Venezia

tra
l’Unione Commercio Turismo Servizi e P.MI. della Provincia di Venezia – Confcommercio rappresentata dal Presidente Massimo Albonetti e dai Sigg. Roberto Magliocco Vice Presidente dell’Unione C.T.S. e P.M.I. della provincia di Venezia e Luigina Franzò in qualità di componenti la Commissione Sindacale dell’Unione, con l’assistenza del Direttore Danilo De Nardi;

e
le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del terziario rappresentate dai Signori:
- per la FILCAMS CGIL Giuseppe Sforza
- per la FISASCAT CISL Andrea Gaggetta e Bertilla Manente
- per la UITuCS UIL Luigino Boscaro e Gianni Callegaro

considerato

- che la previsione dell’art. 1.1 - seconda parte -, lettera b), terzo, quarto, quinto comma e relativa Nota a Verbale del Contratto Integrativo provinciale stabilisce la possibilità di instaurare rapporti di apprendistato a cicli stagionali anche a fronte di una intensificazio-ne dell’attività produttiva;

- che la norma contrattuale è stata oggetto di interpretazioni non concordi che non hanno consentito la sottoscrizione unitaria dell’Accordo;

- che nel merito è stato proposto quesito scritto alle OO.SS. Nazionali dei Lavoratori ed alla CONFCOMMERCIO Nazionale;


considerato altresì

- che in relazione alla definizione a livello territoriale della disciplina dell’apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento in più stagioni, nell’ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro comunque ricompresa in un periodo di quarantotto mesi di calendario;


tutto quanto sopra considerato

- le parti, in attesa di conoscere il lodo delle OO.SS. e della CONFCOMMERCIO Nazionali,

concordano quanto segue

1) di congelare l’applicazione dell’art. 1.1 – seconda parte -, lett. b) terzo, quarto e quinto comma e della relativa Nota a Verbale del Contratto Integrativo Provinciale stipulato in data 12.04.2002, fino alla pronuncia delle predette Organizzazioni Nazionali, per le aziende non rientranti nel D.P.R. 7/10/64 n° 307 e D.P.R. 11/07/95 n° 378;
2) quest’ultime aziende, in attesa della definizione di merito, possono instaurare rapporti di apprendistato a norma del vigente C.C.N.L. a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale e a forma mista;
3) le Parti accetteranno il lodo delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori e della Confcommercio Nazionale in merito alla possibilità di applicare quanto previsto dall’art. 1.1 - seconda parte -, lett. b) terzo, quarto e quinto comma e della relativa Nota a Verbale del Contratto Integrativo Provinciale per dipendenti delle aziende del terziario, della di-stribuzione e dei servizi della provincia di Venezia.

Con la sottoscrizione della presente Nota a Verbale le Parti ritengono superate le divergenze che non avevano consentito la sottoscrizione unitaria dell’Accordo Provinciale del C.I.P. di secondo li-vello per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi della provincia di Venezia.

Le Parti si impegnano a dare completa attuazione all’Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale.

CONFCOMMERCIO
Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I.


OO.SS. dei LAVORATORI

FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTuCS UIL

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NOTA A VERBALE
al Contratto Integrativo Provinciale per dipendenti da
aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
della Provincia di Venezia


Addì 29 gennaio 2004, presso la sede dell’Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della Provincia di Venezia

tra
l’Unione Commercio Turismo Servizi e P.MI. della Provincia di Venezia – Confcommercio rappresentata dal Presidente Massimo Albonetti e dai Sigg. Roberto Magliocco Vice Presidente dell’Unione C.T.S. e P.M.I. della provincia di Venezia e Luigina Franzò in qualità di componenti la Commissione Sindacale dell’Unione, con l’assistenza del Direttore Danilo De Nardi;

e
le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del terziario rappresentate dai Signori:
- per la FILCAMS CGIL Giuseppe Sforza
- per la FISASCAT CISL Andrea Gaggetta e Bertilla Manente
- per la UITuCS UIL Luigino Boscaro e Gianni Callegaro

allo scopo di dare attuazione ad una intesa che consenta il ripristino della piena funzionalità dell’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Venezia,

le Parti, con spirito unitario, convengono


le seguenti integrazioni ed esplicitazioni all’Accordo Provinciale del C.I.P. di secondo livello per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi della provincia di Venezia sot-toscritto in data 12 aprile 2002;

Punto 2.1.-Prima Parte - penultimo comma
In riferimento alla possibilità di disdire la quota di servizio contrattuale si deve intendere la facoltà da parte del lavoratore di comunicare per iscritto al datore di lavoro ed alle OO.SS. dei lavoratori, presso l’Ente Bilaterale del Terziario, l’eventuale disdetta.

Punto 2.6. – Prima Parte
Con riferimento a quanto previsto in materia di “Sussidi ai lavoratori ed interventi a sostegno dei datori di lavoro”, coerentemente con lo spirito e le norme previste dal C.C.N.L. del Terziario, si demanda al’Ente Bilaterale del Terziario la definizione delle risorse per gli interventi a sostegno dei datori di lavoro.
Per quanto concerne i “sussidi ai lavoratori” – premio di natalità, spese sostenute per protesi medi-che, spese sanitarie per figli disabili, acquisto costruzione o ristrutturazione prima casa - si deve in-tendere che gli aventi diritto alle prestazioni di cui sopra sono esclusivamente i lavoratori in regola con il versamento delle quote di cui al Titolo II, punto 2, fatta salva la necessaria anzianità contribu-tiva di cui al punto 2.6 “sussidi lavoratori”.


Con la sottoscrizione della presente Nota a Verbale le Parti ritengono superate le divergenze che non avevano consentito la sottoscrizione unitaria dell’Accordo Provinciale del C.I.P. di secondo li-vello per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi della provincia di Venezia.


Le Parti si impegnano a dare completa attuazione all’Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale.

CONFCOMMERCIO
Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I.


OO.SS. dei LAVORATORI

FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTuCS UIL

 

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